Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Sistemi di pagamento - Entra in vigore il d. lgs. n. 11/2010 di recepimento della PSD 02/03/2010 Il 1° marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, di attuazione della direttiva 2007/64/CE (PSD, Payment Services Directive), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010). Anche le linee generali di adeguamento al decreto della procedura interbancaria per i bonifici nazionali al dettaglio (BON), annunciate dall’ABI nei mesi scorsi e poi prorogate in attesa dell’entrata in vigore del decreto stesso, saranno operative a partire dal 1° marzo. Mentre le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti (RID) e agli incassi commerciali (es. Ri.Ba.) dovranno essere adeguate al decreto dai prestatori di servizi di pagamento (banche) entro il 5 luglio 2010. Se ne deduce, pertanto, che le disposizioni in tema decorreranno a partire dalla suddetta data. AMBITO DI APPLICAZIONE Il decreto si applica ai servizi di pagamento in euro o altre valute presenti in ambito UE o all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Sono incluse le operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e di credito; sono invece escluse, in particolare, le operazioni effettuate in contante senza alcuna intermediazione tra pagatore e beneficiario e quelle basate su documenti cartacei quali assegni, titoli cambiari, vaglia postali. Il decreto predispone forme di tutela inderogabili per i consumatori ed equipara agli stessi le microimprese (secondo la definizione comunitaria, come recepita dal MEF) in considerazione del loro ridotto potere contrattuale, fatta salva la facoltà per le parti di concordare una deroga ad alcuni articoli (diritto di rimborso, revoca degli addebiti diretti) per non precludere alle stesse l’utilizzo di determinati servizi di pagamento (es. RID veloce) e non pregiudicare alcune pratiche contrattuali diffuse all’interno di comparti specifici (es. distributori di carburante). Bonifici Al riguardo, occorre fare attenzione al “cut-off time”, che indica l’orario oltre il quale l’ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva e che può variare a seconda di come viene dato l’ordine di pagamento (Internet, supporto cartaceo) e del numero di operazioni contenute nell’ordine. Le norme prevedono anche che le parti possano concordare un termine di esecuzione delle operazioni diverso fino al 1° gennaio 2012, che non può comunque superare le tre giornate operative (4 per operazioni disposte su supporto cartaceo). La norma cita come possibile riferimento per la deroga il termine previsto nei Rulebook che regolano la SEPA (termine massimo di due giorni lavorativi fino al 1° gennaio 2012). Inoltre, I fondi dovranno essere messi a disposizione del beneficiario non appena vengono accreditati sul suo conto. Al riguardo, l’ABI informa che l’Accordo interbancario sui tempi massimi di esecuzione dei bonifici nazionali attualmente in vigore (2005) sarà considerato superato dalle nuove regole comunitarie a decorrere dal 1° marzo 2010. Con riferimento alla data valuta, viene posto il divieto di data valuta antergata (precedente al giorno in cui viene effettuato l’addebito) e postergata (successiva alla giornata operativa in cui vengono effettivamente accreditati i fondi a favore del beneficiario): la data valuta coinciderà con il giorno dell’addebito (per il pagatore) e dell’accredito (quindi anche della disponibilità, per il beneficiario). La revisione delle procedure interbancarie annunciata dall’ABI prevede due soluzioni volte a mantenere il dispositivo della “data valuta prefissata”, e quindi a disporre l’esecuzione dei bonifici in data futura, per clienti e banche passive CBI: * data richiesta di esecuzione: possibilità per l’ordinante del bonifico di specificare quando deve essere addebitato il conto per dare avvio all’esecuzione dell’operazione, oppure Esempio. Se le parti hanno concordato come condizione generale del contratto quadro il termine di due giorni lavorativi (a partire dalla data di ricezione dell’ordine di pagamento) per l’accredito dei fondi al beneficiario e l’ordinante vuole che l’accredito di un bonifico avvenga nello specifico il giorno 26 del mese di riferimento, nel dare l'ordine di pagamento dovrà indicare: * il giorno 24 quale “data richiesta di esecuzione”, oppure Riassumendo, quindi, i tempi associati a ciascuno dei tre strumenti, dal 1° marzo il quadro sarà il seguente:
IDENTIFICATIVO UNICO E IBAN Il decreto dispone che, ai fini dell’esecuzione delle operazioni di pagamento, l’utilizzatore di servizi di pagamento e/o il suo conto di pagamento vengano identificati da un unico codice (nel caso di mancanza di un conto di pagamento, viene identificato solo l’utilizzatore del servizio di pagamento). L’ordinante, quindi, dovrà fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento l’“identificativo unico” del beneficiario ai fini della corretta esecuzione del bonifico. Al riguardo, occorre fare molta attenzione ad indicare il codice esatto, in quanto la banca non sarà responsabile, in caso contrario, della mancata o inesatta esecuzione del bonifico stesso, anche nel caso in cui l’utilizzatore nel disporre l’operazione abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. Ad esempio, non vi sarà più controllo da parte dei prestatori dei servizi di pagamento sull’effettiva corrispondenza tra beneficiario dell’ordine di pagamento e intestatario del conto con una serie di conseguenze negative in termini di sicurezza delle transazioni. Il decreto stabilisce che la banca comunque debba compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione, con addebito al cliente delle spese sostenute per il recupero stesso (ove il contratto quadro banca-cliente lo preveda). Con riferimento all’utilizzo dell’IBAN (identificativo di conto, introdotto nel gennaio 2008 per sostituire le vecchie coordinate bancarie ma transitoriamente ammesso come alternativa ad esse) in funzione di identificativo unico, le linee guida ABI di revisione della normativa interbancaria precisano che a decorrere dal 1° marzo l’IBAN non potrà più essere omesso all’interno dei bonifici nazionali. Con riferimento alle nuove disposizioni relative alle operazioni di addebito/accredito non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nel decreto approvato non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla proposta di decreto analizzata ai fini della consultazione pubblica del MEF. Operazioni non autorizzate (assenza di mandato) * disposizioni valide per i pagamenti eseguiti direttamente dall’ordinante (bonifici) e per quelli disposti su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (addebiti diretti); Operazioni inesatte (mandati validi) * disposizioni valide per le operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite;
MODIFICA DEI CONTRATTI Le disposizioni transitorie del decreto n. 11/2010 dispongono che le banche comunichino ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 gli adeguamenti al decreto e alle relative disposizioni attuative dei contratti per la prestazione di servizi di pagamento. Nei casi in cui l’adeguamento debba essere attuato tramite accordo tra le parti, il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto prima dell’adeguamento. In materia di addebiti diretti (RID), il decreto garantisce la validità dei mandati oggi esistenti e prevede per le operazioni su iniziativa del creditore che, qualora il creditore migrasse all’addebito diretto SEPA (Sepa Direct Debit, SDD), dovrebbe comunicarlo (anche attraverso la propria banca) ai propri debitori per iscritto con preavviso minimo di 30 giorni dalla data di migrazione prevista. Il debitore, entro quella data, può chiedere di utilizzare il vecchio servizio (se il creditore lo prevede), o revocare l’autorizzazione alla propria banca.
ISTITUTI DI PAGAMENTO Il decreto n. 11/2010 introduce all’interno degli intermediari finanziari non bancari una nuova categoria di soggetti abilitati a fornire - insieme a banche, IMEL, Poste, BCE e banche centrali nazionali, Stati membri e Autorità regionali o locali - i servizi di pagamento: gli istituti di pagamento, soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della Banca d’Italia. Le principali caratteristiche di questi nuovi soggetti giuridici, la cui disciplina è rimessa a regolamentazione secondaria da parte della Banca d’Italia, sono le seguenti: * facoltà di offrire servizi di pagamento in parallelo all’esercizio di un’attività imprenditoriale (c.d. istituti “ibridi” es. supermercati, operatori telefonici); Pertanto, per la concreta istituzione e l’avvio di questi operatori si attende la normativa di dettaglio della Banca d’Italia. ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO È possibile fare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), operativo dal 15 ottobre 2009, per risolvere in via stragiudiziale le controversie in materia di sistemi di pagamento. Il decreto prevede che eventuali esposti di utilizzatori finali (o di loro associazioni) per presunte violazioni alla normativa siano presentati alla Banca d’Italia, la quale, in risposta al proponente, ha l’obbligo di informare circa la possibilità di adire l’ABF per controversie in questo ambito. Per maggiori informazioni circa l’ABF, si rinvia alla Circolare n. 19228 “Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Arbitro Bancario Finanziario” e al sito ufficiale ABF.
Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu |