Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Trasmissione telematica dei certificati di malattia - Accordo con CGIL, CISL e UIL 02/08/2011 Il 20 luglio scorso è stato sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil l'allegato accordo interconfederale per la disciplina intertemporale degli aspetti contrattuali dell'invio telamatico dei certifcati di malattia. Ricordiamo che il periodo transitorio in cui è riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ancora al lavoratore l'invio, secondo le modalità vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia scadrà il 13 settembre prossimo.
Come noto, l’art. 25 della legge n. 183 del 2010 ha esteso all’impiego privato la disciplina legale per il rilascio e la trasmissione dei certificati di malattia previsto per il pubblico impiego dall’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di qui la necessità di predisporre un coordinamento della disciplina contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con le nuove modalità di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia, in attesa che le parti titolari dei contratti provvedano ad adeguare la relativa disciplina alle novità di legge. Nel definire l’accordo, le parti hanno tenuto conto dei contenuti delle circolari emesse in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (18 marzo 2011 n. 4), nonché dall’INPS ( n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 e n. 21/2011). In base a tali disposizioni amministrative è stato chiarito che il periodo transitorio, in cui è riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ancora al lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia, scadrà il 13 settembre 2011. Ne consegue che il contenuto dell’accordo sottoscritto spiegherà integralmente i suoi effetti a decorrere dal prossimo 14 settembre. Nelle premesse dell’accordo, che ne costituiscono parte integrante (cfr punto primo), le parti dichiarano che i titolari dei contratti collettivi nazionali di lavoro “dovranno aggiornare la disciplina delle comunicazioni in modo coerente alla riforma normativa intervenuta, valorizzando il contenuto innovativo sotto il profilo tecnologico che ne costituisce la parte qualificante”. Il significato di tale pattuizione è incentrato sulla volontà di favorire il più ampio utilizzo delle nuove tecnologie, che assicurano vantaggi sia in capo ai lavoratori, non più tenuti a sostenere i costi e gli altri oneri derivanti dall’invio “cartaceo” del certificato di malattia, sia ai datori di lavoro, in termini di tempestività della conoscenza del contenuto del certificato. Data tale premessa, le parti hanno anzitutto inteso salvaguardare la piena vigenza ed efficacia dei contenuti dei contratti collettivi che attengono al trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore, con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva comunicazione dell’assenza e di ogni variazione dell’indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo. In altre parole, anche a fronte dell’innovazione di legge, resta fermo l’obbligo del lavoratore di dare anzitutto tempestiva comunicazione della sua assenza per motivi di malattia. In secondo luogo, l’accordo prevede che, almeno fino a quando non saranno concluse le intese che, in materia, dovranno essere definite dalle parti titolari dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il lavoratore sarà sempre tenuto a comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. Ed infatti, nelle già citate circolari amministrative, esplicative delle innovazioni introdotte, si chiarisce che all’invio telematico del certificato, effettuato dal medico, corrisponde sempre un numero di protocollo “identificativo”, che il lavoratore deve appunto richiedere al medico, codice che consente al datore di lavoro di avere certezza, tramite il sito dell’Inps, dell’avvenuto invio dell’attestazione di malattia, sempre che il datore di lavoro non abbia richiesto l’invio sulla PEC. Di qui l’importanza di assicurare ai datori di lavoro la conoscenza di tale numero di protocollo. In attuazione delle premesse, è stato concordato inoltre che la comunicazione del numero di protocollo va effettuata dal lavoratore con modalità “coerenti con le innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma”. E’, pertanto, a mero titolo esemplificativo che si è fatto riferimento alle e-mail e agli SMS. Naturalmente, sarà il datore di lavoro ad indicare i necessari riferimenti aziendali per procedere all’invio del numero di protocollo ossia, sempre a titolo esemplificativo, l’indirizzo di posta elettronica aziendale ovvero il numero cui far pervenire gli SMS. Sempre al fine di favorire l’attuazione delle novità di legge è stato, altresì, previsto che eventuali “specifiche modalità attuative” potranno essere concordate a livello aziendale. Da ultimo, è stato previsto che, in ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa fosse imputabile, (come, a mero titolo esemplificativo, per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore adempirà agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza per malattia, inviando in azienda, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto collettivo che disciplina il suo rapporto di lavoro, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. E’ stato aggiunto che, in questi casi, il lavoratore dovrà anche preavvertire il datore del mancato invio telematico del certificato, ma senza che sia stato previsto un particolare onere di forma per effettuare questo avviso. L’accordo si chiude con l’impegno ad assicurare una adeguata informazione sui contenuti dell’ accordo, nei confronti dei rispettivi iscritti, e a verificarne la corretta applicazione. Si richiama, comunque, l’attenzione sulla necessità, da parte delle imprese, di fornire adeguata comunicazione a tutti i lavoratori sulle nuove modalità di invio della certificazione medica e di aggiornare i regolamenti interni, affinchè siano correttamente definiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla nuova disciplina e dall'accordo nonchè le responsabilità che ne conseguono. Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu |