Gli imprenditori
al servizio delle Imprese SOA: decide l'Autorità la decadenza degli attestati 27/03/2012 Con il comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012, l`Autorita` di vigilanza torna sulle cause di decadenza dell`attestazione SOA ex art. 38, comma 1, dopo il comunicato alle SOA n. 68 del 29 novembre 2011 in tema di concordato preventivo. In particolare, oggetto di attenzione e` la nomina di un nuovo rappresentante legale da parte dell`impresa attestata, qualora quest`ultima non si sia resa disponibile a trasmettere alla SOA gli elementi probatori necessari per verificare i requisiti di ordine generale in capo a tale soggetto e, quindi, in capo all`impresa. Il D.P.R. n. 207/2010, regolamento dei contratti pubblici, prevede, infatti, un complesso sistema sanzionatorio a carico delle imprese che vi`olino gli obblighi di comunicazione e informazione verso l`Autorita` di vigilanza o verso la SOA, di cui agli artt. 74 del regolamento e 6, co. 9, del D.L.gs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici. In ragione di tale sistema sanzionatorio, talune SOA hanno dichiarato la decadenza di alcune attestazioni, dopo aver sollecitato inutilmente le imprese a fornire le informazioni richieste. L`Autorita` ritiene, tuttavia, questa prassi non conforme alla disciplina normativa, poiche`, nelle fattispecie in esame, gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell`attestazione, dovendo, invece, trasmettere gli atti all`Autorita`, affinche` quest`ultima avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74. La chiarificazione non ha carattere meramente formale, poiche` concede all`impresa piu` tempo per giustificare o sopperire alle omesse comunicazioni legate al nuovo rappresentate legale; cio`, infatti, potra` avvenire non piu` nei ristrettissimi termini cui e` soggetta la procedura sanzionatoria innanzi alla SOA (massimo 30 giorni previsti dal sollecito), ma anche successivamente nell`apposita procedura che l`Autorita` avvia, trascorsi 15 giorni, concedendo 30 giorni per le necessarie chiarificazioni dell`impresa. Il principio e` applicabile non solo al caso in esame, ma a tutti quelli in cui sia impedito alle SOA di verificare, dopo il rilascio dell`attestato, il permanere in capo all`impresa del possesso dei requisiti di carattere generale contenuti nell`articolo 38 del codice (cfr. anche artt. 70, comma 1 lett. f), 74, comma 4, e 78 del regolamento). Si ritiene, pertanto, inevitabile prestare la massima attenzione alle comunicazioni di Autorita` e SOA, onde evitare l`applicazione di sanzioni amministrative che nella migliore ipotesi comportano sanzioni fino a un massimo di 25.822 euro, e, nella peggiore, sommano anche la sospensione o la decadenza dell`attestato. |