Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Adeguamento prezzi materiali - quesito 08/11/2006 Con riguardo agli appalti aggiudicati con offerta ricadente nel 2003 o in anno precedente, deve ritenersi applicabile anche ai lavori contabilizzati nell`anno 2005 il D.M. 30 giugno 2005, che ha rilevato le variazioni dei prezzi dei materiali del ferro e del rame tra l`anno 2004 e l`anno 2005? Alla domanda si ritiene debba darsi senz`altro risposta affermativa, per due ordini di argomentazioni, il primo di ordine logico, il secondo di ordine testuale. Sotto il primo profilo, e` da rilevare che relativamente agli appalti pluriennali, una volta che l`aumento sia intervenuto e sia stato accertato con decreto del Ministero delle Infrastrutture, il riconoscimento dell`adeguamento deve necessariamente valere, sia per le quantita` contabilizzate nell`anno antecedente il decreto, sia negli anni successivi, sempre che evidentemente negli anni successivi non siano intervenuti significativi decrementi, debitamente accertati nel decreto ministeriale dell`anno successivo. Infatti, sotto il profilo logico, una volta accertato l`incremento del prezzo dei materiali, non avrebbe alcun senso riconoscerlo per le quantita` contabilizzate nell`anno successivo all`offerta e non riconoscerlo invece negli anni ulteriori, pur permanendo l`aumento accertato. Sotto il profilo testuale, assolutamente significativa e` la disposizione di cui all`art. 2 lettera b) del D.M. 11 ottobre 2006, il quale dopo aver accertato l`incremento del prezzo del bitume intervenuto nel 2005, relativamente ai materiali di cui al decreto del giugno 2005, afferma l`applicabilita` dell`incremento ivi accertato anche ai materiali contabilizzati nell`anno 2005 (fermo restando che l`offerta sia stata presentata nell`anno 2003 o negli anni precedenti). Si evidenzia, infine, che l`accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l`intero, in quanto in base alla circolare del Ministero n. 871 del 2005 l`impresa e` tenuta a dimostrare di aver sopportato l`effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell`offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Conseguenza di cio` e` che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato e` piu` alto dell`incremento rilevato con il decreto si applica quest`ultimo, se invece e` piu` basso si applica l`incremento effettivo.
Per ulteriori informazioni:Fabrizio Impera |