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Novita` per la partecipazione alle gare esperite dal 1° febbraio 2007

29/01/2007

La Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007 pubblica la deliberazione dell`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, concernente le modalita` attuative dell`articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Detta legge - ``finanziaria 2006`` - pone le spese di funzionamento dell`allora Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici a carico dei relativi operatori - per la parte non finanziata dallo Stato - e dispone che la stessa, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l`ammontare dei contributi dovuti dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche` le relative modalita` di riscossione.

Come e` noto,  l`Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici ha assunto la denominazione di Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la conseguente attribuzione di nuove ed ulteriori competenze, ma senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  Per l`anno in corso, la legge n. 296/2006 - ``finanziaria 2007`` - prevede a favore dell`Autorita` il finanziamento di 3.889.000,00 euro, a carico del bilancio dello Stato.

Con l`allegata deliberazione del 10 gennaio 2007, l`Autorita` determina l`ammontare del contributo per il 2007 - rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno - e,  alla luce degli articoli 6 e 8 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006) modifica alcune delle istruzioni fornite con l`analoga deliberazione del 26 gennaio 2006.

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Queste le novita` contenute nella deliberazione del 10 gennaio 2007

Articolo 1 (Soggetti tenuti alla contribuzione) - Il comma 1, lettera a), individua nelle stazioni appaltanti e negli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo n. 163/2006 i soggetti pubblici tenuti al versamento del contributo a favore dell`Autorita`.

Articolo 2 (Entita` della contribuzione per i contratti di  lavori pubblici, forniture e servizi) - Il comma 1 indica l`entita` del contributo - che, come detto, e` rimasto invariato - esonerando dal contributo stesso le gare di lavori, servizi e forniture di importo a base di gara inferiore a 150.000,00 euro, ma estendendone l`obbligo anche alle gare di servizi e forniture superiori a detto importo. Il comma 2 riduce il contributo dovuto dalle SOA dal 2,5% al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato, relativo all`ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3  (Modalita` e termini di versamento della contribuzione) - Il comma 2 stabilisce che il pagamento del contributo avviene al momento dell`attribuzione, da parte dell`Autorita`, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - che deve essere riportato nell`avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata - e precisa che l`attribuzione del codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall`obbligo di contributo, quindi, per le gare di importo inferiore a 150.000,00 euro. Con il comma 7, l`Autorita` si riserva la facolta` di concordare con le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, in caso di particolari e comprovate esigenze, modalita` di pagamento diverse da quelle previste nella delibera del 10 gennaio 2007.

 

Articolo 5 (Disposizione finale) - Il comma 2 indica nel 1° febbraio 2007 la data di entrata in vigore del provvedimento dell`Autorita`.
 

Per ulteriori informazini: Fabrizio Impera






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