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Nuovo regime contributivo per l'apprendistato - Circolari INPS- Questioni interpretative

12/04/2007

L'INPS ha fornito istruzioni in merito alle norme della finanziaria 2007 che hanno introdotto un nuovo regime contributivo per gli apprendistisiti, includendo fra altro anche la tutela contro la malattia.

Premessa

Come già noto, dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale aliquota si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi che la legislazione vigente commisura a quelli degli apprendisti (ad esempio: assunzione dalle liste di mobilità, contratto di inserimento nel Sud, ecc.). L’aumento dell’aliquota si applicherà in misura graduale (1,5% il primo anno di contratto, 3% il secondo anno, 10% il terzo anno) per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze fino a 9 addetti.

Inoltre, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita nell'ambito di un apposito decreto interministeriale.

Ai fini dell'operatività della nuova normativa è stato comunque necessario attendere le istruzioni dell'INPS, che hanno risolto alcune prime questioni.


Circolari INPS

Con circolare n. 22 del 23 gennaio scorso l'INPS ha chiarito diversi aspetti concernenti la nuova contribuzione per gli apprendisti.

Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato ai sensi sia del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, sia della n. 196/1997 per le realtà territoriali nelle quali le disposizioni del decreto n.276 non sono ancora operative. La nuova tutela decorre per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.

In particolare, nella circolare si precisa che l'aliquota scatta con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, riguarda i rapporti di lavoro già in essere e quelli costituendi, si applica agli apprendisti artigiani e non. Da ciò discende - pur se implicitamente- l'applicazione del nuovo regime a tutti i tipi di contratto di apprendistato, stipulati anche ai sensi di discipline legislative anteriori al decreto legislativo n.276/2003 (come la legge n.196/1997). Il previsto decreto interministeriale dovrà stabilire la ripartizione della contribuzione dovuta tra le varie gestioni previdenziali, con riguardo anche alla contribuzione per il finanziamento della prestazione di malattia. Nel 10% è pertanto ricompresa anche la quota per l'indennità di malattia.

Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro si aggiunge quella dovuta dall’apprendista, 5,84% comprensiva dell’aumento di 0,30% disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno. Con riguardo a tale ultimo aspetto, assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista. La circolare specifica i criteri da seguire per il calcolo dei dipendenti.

Con circolare n. 43 del 21 febbraio scorso sono state dettate indicazioni sull'estensione delle prestazioni di malattia.

Non vi sono problemi particolari riguardo le norme sulla certificazione di malattia e sui controlli, che sono quelle vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per quanto concerne misura, durata e limiti della prestazione, viene ricordato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato, con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono. Pertanto, ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia l'INPS applica integralmente la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare.

La precisazione in merito alla natura del contratto in esame ha lo scopo di evitare che all'apprendista si applichi la normativa sull'indennità di malattia per i lavorati con contratto a termine: disciplina questa che prevede notevoli limitazioni in termini di misura e di durata.


Questioni interpretative

Le due circolari sopra sintetizzate non hanno però esaurito i numerosi dubbi interpretativi derivanti dalla normativa. Confindustria è pertanto intervenuta per ottenere chiarimenti su alcune questioni di interesse per il sistema associativo, che riguardavano la contribuzione complessiva e le prestazioni di malattia.


Contribuzione complessiva

Come sopra evidenziato, l'INPS aveva precisato che nell'aliquota complessiva è inclusa anche la quota per il finanziamento della malattia. Mancavano tuttavia indicazioni sulla quota INAIL, che a nostro avviso deve essere considerata ricompresa nel 10%. L'INPS ha confermato, per le vie brevi, questa interpretazione. Ciò risulterà dall'emanando decreto, che specificherà tra l'altro quanta parte del 10% sarà destinata alla gestione INAIL.

In ordine alla prevista riduzione a favore delle aziende fino a 9 addetti, abbiamo formulato alcuni quesiti all'INPS.

In primo luogo, abbiamo chiesto l'esatto significato da attribuire alla precisazione in circolare circa il rilievo del profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista. In sostanza, ipotizzando che possa riferirsi al caso di un primo contratto di apprendistato stipulato con l’azienda A, risolto senza il conseguimento della qualifica, seguito da un secondo contratto di apprendistato stipulato con l’azienda B, riteniamo che presso l’azienda B si dovrà tenere conto della durata del rapporto presso l’azienda A solo se i due contratti di apprendistato riguardano la stessa mansione. Al contrario, non dovrà tenersi conto del periodo di apprendistato presso l’azienda A se il contratto riguardava un profilo professionale diverso da quello per il quale il lavoratore viene assunto e formato presso l'azienda B.

Tale linea interpretativa ci è stata confermata dall’INPS, nel senso che l’assunzione, non finalizzata al completamento di un percorso formativo già iniziato, va considerata autonomamente.

Inoltre, poiché, per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) nelle assunzioni con contratto di apprendistato effettuate dal 1.1.2007, si prende in considerazione il momento di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, abbiamo chiesto se i contratti a tempo determinato inferiori all’anno, in essere al momento dell’ assunzione dell’apprendista, rilevano per teste o in base alla percentuale di attività svolta nell’anno. ll parametro della percentuale è infatti indicato nella circolare espressamente “per la determinazione della media annua” e la media dei dipendenti è il criterio stabilito per le sole assunzioni in apprendistato effettuate entro il 31 dicembre 2006. In tal caso, i contratti a tempo determinato inferiori all’anno incidono sull’organico in maniera diversa: per teste, quando si tratta di determinare l’organico per la contribuzione dovuta per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2007; in base alla percentuale di attività svolta, quando si tratta di determinare l’organico per la contribuzione dovuta per gli apprendisti già assunti al 31.12.2006.

L’INPS ha ribadito che i criteri sono diversi. Con riferimento alla media annua, appare ragionevole considerare pro quota i lavoratori a termine con rapporto inferiore all’anno e gli stagionali. Quando il riferimento non è alla media, i lavoratori a tempo determinato sono sempre stati computati per teste; peraltro, lo stesso D.lgs n. 368/2001 all’articolo 8 esclude dal computo i contratti fino a 9 mesi, ma ai soli fini dello Statuto dei lavoratori.

Per stabilire la consistenza aziendale per le assunzioni in apprendistato effettuate entro il 31.12.2006, la circolare fissa il criterio della media degli occupati dell’anno 2006, e indica di valutare i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, in base alla percentuale di attività svolta; nulla dice in ordine ad eventuali arrotondamenti. Secondo l'INPS, poiché il limite è legislativamente definito (“fino a 9 addetti”), quando lo si supera scatta l’obbligo contributivo.

Infine, abbiamo sollevato il problema delle aziende che, inizialmente con organico superiore a 9 unità, riducano l'organico nel corso dei primi due anni di durata del contratto di apprendistato e scendano sotto il limite di 9 dipendenti. In altri termini il quesito è se la variazione del livello occupazionale comporti l'applicazione, dal momento della riduzione ed entro i primi due anni, del contributo in misura ridotta (1,5% o 3% a seconda del momento in cui l’organico scende al di sotto dei 10).

L’INPS ha risposto che la media o la forza, una volta determinate, non risentono in alcun caso delle oscillazioni occupazionali con riguardo ai singoli rapporti di apprendistato: non si perdono le misure ridotte in caso di successivo incremento dimensionale, conseguentemente, non si ha titolo alle stesse in caso di decremento.


Prestazioni di malattia

La finanziaria 2007, nell'introdurre un nuovo regime previdenziale ed assistenziale dell'apprendistato, disciplina gli obblighi contributivi complessivi e le prestazioni senza fare distinzioni tra categorie civilistiche.

Pertanto, a prescindere dalla qualifica, operaia o impiegatizia, che l'apprendista assumerà alla fine del periodo, la contribuzione del 10%, ivi compresa la quota per la malattia, è comunque dovuta, così come il trattamento economico per malattia sarà corrisposto dall'INPS ad entrambe le categorie di apprendisti.

Su tale conclusione concorda l'INPS, laddove in più punti delle sue circolari fa riferimento in via generale alla nuova disciplina contributiva dell'apprendistato.

Inoltre, da informazioni assunte in via informale, risulta che lo stesso decreto interministeriale di "spacchettamento"delle quote di contribuzione alle diverse gestioni dell'INPS e dell'INAIL stabilirà espressamente che la tutela contro la malattia riguarda sia gli operai che gli impiegati.


Questioni varie: malattie intervenute nei mesi di gennaio e febbraio e relativa certificazione medica e rapporti tra indennità economica di malattia INPS e clausole dei contratti collettivi

A causa della tardiva emanazione della circolare INPS sulle prestazioni di malattia, si sono verificati casi in cui l'apprendista, ammalatosi nei primi mesi dell'anno, non ha trasmesso all'INPS la relativa certificazione medica e l'ha consegnata al solo datore di lavoro, con il conseguente rischio di non percepire il trattamento di malattia INPS.

Pertanto, Confindustria ha chiesto ufficialmente all'Istituto di sanare tali situazioni, attraverso l'attestazione da parte dell'azienda di aver ricevuto a suo tempo il certificato medico.

Altro problema rilevante concerne i riflessi derivanti dall'introduzione per legge dell'assicurazione di malattia sulle clausole di numerosi ccnl, che già prevedono la corresponsione agli apprendisti di un trattamento economico per l'evento(ovviamente con durate ed importi diversamente modulati)a carico dell'impresa.

Di conseguenza, Confindustria ha fatto presente all'INPS l'opportunità di un chiarimento. Con il messaggio n. 8615 del 3 aprile 2007 l'INPS è intervenuto su entrambe le questioni, recependo le istanze di Confindustria.

Sul primo punto, quindi, è stato affermato che hanno diritto all’indennità di malattia, limitatamente agli eventi morbosi insorti dopo il 31 dicembre 2006, ma prima della pubblicazione della circolare INPS n. 43/2007, gli apprendisti che, pur non avendo inviato la certificazione di malattia all’INPS, abbiano inviato l’attestazione di malattia al datore di lavoro nei termini e secondo le modalità previste dal contratto collettivo di settore.

Sul secondo profilo, l'INPS ha specificato che, a seguito della novità normativa, i trattamenti contrattuali devono intendersi come meramente "integrativi" dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS. In sostanza, se, ad esempio, il trattamento già previsto dal contratto collettivo sia di importo superiore rispetto all’indennità a carico dell’INPS, lo stesso resta a carico del datore di lavoro limitatamente alla quota differenziale. Qualora invece il trattamento economico disciplinato dal contratto collettivo sia di importo pari o inferiore rispetto al trattamento previdenziale spettante per legge, il contratto resta "quiescente" e si applica esclusivamente la disciplina legale.

Infine, lo stesso messaggio conferma che la nuova tutela economica della malattia opera per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica funzionale al cui conseguimento l’apprendistato è finalizzato.


Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu

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