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Età di ammissione al lavoro - Art. 1, comma 622, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)- Nota del Ministero del Lavoro

03/09/2007

Informiamo che il Ministero del Lavoro, con nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007 (in  allegato) ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla previsione di cui all'art.1, comma 622 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
Confermando l'interpretazione della normativa sulla decorrenza dell'innalzamento dell'età di accesso al lavoro sostenuta da Confindustria, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha precisato che l'aumento dell'età di ammissione al lavoro, da 15 a 16 anni, è efficace, indipendentemente dal momento di entrata in vigore della Finanziaria 2007, a far data dall'avvio dell'anno scolastico 2007/2008.

Pertanto, solo a partire dal primo settembre 2007, per effetto delle modifiche legislative sull'innalzamento dell'obbligo scolastico di istruzione a 10 anni, l'età di ammissione al lavoro dei minori, di cui all'art. 5 della legge n. 977/1967, deve intendersi elevata a 16 anni.

Quanto ad alcune interpretazioni recentemente apparse sui giornali in ordine alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296/1997, riteniamo di precisare che per tutti i rapporti di lavoro in corso posti in essere con i minori nel periodo precedente al primo settembre 2007, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti sui requisiti per l'ammissione al lavoro.

Pertanto, i rapporti di lavoro sorti anteriormente al primo settembre 2007 con minori che abbiano compiuto quindici anni di età ed assolto l'obbligo scolastico di durata pari ad almeno otto anni di istruzione potranno continuare regolarmente a svolgersi.

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Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu

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