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Cessazione di attività - Problematiche connesse all'utilizzo della Cigs

13/06/2008

Con la nota n. 6416/08 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un apposito quesito avanzato da Confindustria Cuneo,  ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine all'utilizzo della Cigs in caso di cessazione di attività.

Al riguardo, il Dicastero dopo aver richiamato l'art. 1, del D.L. n. 249/04 convertito nella L. n. 291/04 che disciplina le modalità e i limiti della proroga della Cigs per la cessazione di attività, ha considerato opportuno, anche alla luce del nuovo assetto normativo, rivisitare il concetto di unità produttiva ai fini dell'utilizzo della Cigs in caso di cessazione di attività.

Diversamente dall'art. 1, co. 5 della L. n. 223/91 infatti, dove l'unità produttiva veniva considerata nella sua interezza, la nuova disciplina ha confermato che la cessazione può riguardare l'attività dell'intera azienda, un settore di attività, uno o più stabilimenti o parti di essi. In proposito il Ministero ha voluto ricordare la nozione giurisprudenziale di reparto inteso come entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi. In virtù di quanto sopra pertanto anche al reparto può essere applicata la normativa in materia di Cigs per cessazione di attività e i relativi limiti temporali, indipendentemente dalle situazioni di altre attività o parti di attività configurabili come autonome nell'ambito di una stessa unità produttiva.        
 


 

Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu

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