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Pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla variazione dei prezzi dei materiali

08/08/2008

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 4 agosto 2008 e` stato pubblicato il Decreto 24 luglio 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allegato n. 1) che rendera` possibile - ai sensi, dell`articolo 133, commi 4, 5, 6, e dell`articolo 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni - il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2007.
 
 L`articolo 1 del decreto ministeriale:
a) individua  nei  fili di rame conduttori dm. 0,5 mm. e nelle lamiere in acciaio (Corten)  i materiali da costruzione, per i quali e` stato registrato un aumento di prezzo superiore al 10%, per effetto delle circostanze eccezionali di cui al comma 4 dell`articolo 133 del citato decreto legislativo:
b) rileva per i materiali suddetti i  prezzi  medi  per  l`anno  2006 e le variazioni percentuali  annuali  verificatesi  nell`anno  2007  rispetto ai prezzi medi rilevati per l`anno 2006:
* fili di rame conduttori dm. 0,5 mm.
- prezzo medio nell`anno 2006: Euro 6,013 al chilogrammo
- variazione percentuale annuale 2007: 14,09
* lamiere in acciaio (Corten)
- prezzo medio nell`anno 2006: Euro 0,748 al chilogrammo
- variazione percentuale annuale 2007: 13,39
 
L`articolo 2 del provvedimento ministeriale stabilisce le modalita` da applicare per la determimazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell`anno 2007:

- qualora l`offerta sia stata presentata nel 2006, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all`articolo 1 del DM 24 luglio 2008 (allegato 1);

- qualora l`offerta sia stata presentata nel 2005, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in esame e nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008 (allegato n. 2);

- qualora l`offerta sia stata presentata nel 2004, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008, e  nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006 (allegato n. 3);

- qualora l`offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del  decreto in esame, nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006, e  nella tabella allegata al DM 30 giugno 2005 (allegato n. 4).

Si ricorda, infine, che l`accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l`intero, in quanto in base alla Circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allegato n. 5) l`impresa e` tenuta a dimostrare di aver sopportato l`effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell`offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Conseguenza di cio` e` che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato e` piu` alto dell`incremento rilevato con il decreto si applica quest`ultimo, se invece e` piu` basso si applica l`incremento effettivo.

Per ulteriori informazioni: Fabrizio Impera
 
 

 

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