Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla variazione dei prezzi dei materiali 08/08/2008 - qualora l`offerta sia stata presentata nel 2006, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all`articolo 1 del DM 24 luglio 2008 (allegato 1); - qualora l`offerta sia stata presentata nel 2005, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in esame e nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008 (allegato n. 2); - qualora l`offerta sia stata presentata nel 2004, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006 (allegato n. 3); - qualora l`offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al DM 30 giugno 2005 (allegato n. 4). Si ricorda, infine, che l`accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l`intero, in quanto in base alla Circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allegato n. 5) l`impresa e` tenuta a dimostrare di aver sopportato l`effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell`offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Conseguenza di cio` e` che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato e` piu` alto dell`incremento rilevato con il decreto si applica quest`ultimo, se invece e` piu` basso si applica l`incremento effettivo. |