Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Contratto dirigenti - Verifica annuale retribuzione 18/01/2006 Secondo la nuova disciplina prevista per il trattamento economico dei dirigenti entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese devono procedere alla verifica tra il trattamento minimo complessivo di garanzia (in seguito, per brevità espositiva, indicato con l’acronimo TMCG) e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto a ciascun dirigente. Per i dirigenti già in servizio alla data del 24 novembre 2004 o assunti/promossi successivamente a tale data, il TMCG da valere con riferimento all’anno 2005 è: · di 52.000,00 euro, quale parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo dei dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 anni. Questo, pertanto, continua a rappresentare il trattamento complessivo “di ingresso” nella qualifica; · di 62.000,00 euro, quale parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente con anzianità di servizio nell’azienda con qualifica di dirigente, superiore ai sei anni compiuti. Il confronto si effettua tra il TMCG (nei due valori stabiliti in funzione delle diverse fasce di anzianità) ed il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente nel corso dell’anno 2005. A tal fine deve essere presa in considerazione la voce “trattamento economico individuale” (nella quale, per i dirigenti già in servizio prima del 24 novembre 2004, sono confluite tutte le voci “fisse” tradizionali quali il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità, i superminimi) ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”, ad esclusione di sole tre voci. Il contratto, infatti, ha tassativamente escluso dal computo della retribuzione annua percepita dal dirigente da confrontare con il TMCG, solo il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati (MBO-management by objective) concordato individualmente o collettivamente, le eventuali gratifiche una tantum nonché l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa) Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nel corso del 2005 (e non dalla mera moltiplicazione della retribuzione di dicembre per 13 o più mensilità). Qualora dal confronto effettuato fra il trattamento economico percepito dal dirigente (calcolato al netto delle voci tassativamente escluse) ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, occorre assicurare il livello “di garanzia” per cui al dirigente deve essere corrisposto: · un importo una tantum a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno 2005. Tale importo sarà considerato utile ai fini del TFR. · un aumento della retribuzione mensile (a partire da gennaio 2006) pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia. In pratica ciò significa che per assicurare il conseguimento del TMCG nell’anno successivo, non si può prendere a riferimento lo stesso importo di una tantum erogato a dicembre per adeguare la retribuzione, perché così facendo non si terrebbe conto di eventuali incrementi (del tipo di quelli utili ai fini del confronto) intervenuti in corso d’anno e/o dell’eventuale passaggio allo “scaglione” di anzianità superiore (oltre i 6 anni). Di conseguenza, l’operazione più corretta consiste nel prendere la retribuzione prevista per il mese di gennaio 2006 e moltiplicarla per il numero delle mensilità previste nell’anno: si ottiene così il trattamento economico annuo lordo (sempre scomputato delle voci da non considerare). La differenza tra il trattamento annuo lordo ed il TMCG, determina l’importo annuo da suddividere per il numero delle mensilità normalmente spettanti e da erogare mensilmente sotto la voce “trattamento economico individuale”. Non è da escludere l’ipotesi che il risultato possa essere anche pari a zero per cui non è detto che la corresponsione dell’una tantumdetermini automaticamente anche l’esistenza di una differenza da dare nell’anno successivo. Il contratto stabilisce inoltre (punto 5 dell’art. 1) che per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il TMCG spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il raffronto viene fatto – in proporzione - nell’ultimo mese di servizio, corrispondendo l’una tantum contemporaneamente con le competenze di fine rapporto, con la precisazione che l’una tantum sarà utile anche ai fini del calcolo dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Qualora poi il dirigente nel corso dell’anno di riferimento sia passato dal primo al secondo “scaglione” di anzianità (oltre i sei anni di anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente), il raffronto di fine anno deve essere fatto pro quota e quindi con riferimento al livello di TMCG inferiore, per i mesi di servizio fino al raggiungimento dei 6 anni di anzianità, ed al livello di TMCG superiore, per il restante periodo. Si determinerà così l’importo dell’una tantum da corrispondere a dicembre. Per le situazioni dei dirigenti con trattamento economico annuo lordo superiore rispettivamente, ai 52.000,00 euro ed ai 62.000,00 euro, l’impresa non dovrà effettuare alcun intervento. Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu |