Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Inesistenza di tutte le cause di esclusione previste dal Codice dei contratti - dichiarazione 21/01/2009 L`Autorita`, nel parere n. 244/2008, ha ritenuto legittimo il comportamento di una Stazione appaltante che ha escluso un`impresa dalla prima seduta di gara poiche` il suo legale rappresentante aveva omesso di dichiarare che «nei confronti dell`impresa non e` stata applicata la sospensione o la revoca dell`attestazione Soa da parte dell`Autorita` per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico», come espressamente previsto, a pena di esclusione, dal bando di gara e dal disciplinare di gara riguardo all`inesistenza della causa d`esclusione di cui all`art. 38, co. 1, lett. m-bis), del d. lgs. n. 163/2006 e s. m. - di aver allegato alla propria offerta la dichiarazione relativa al possesso dell`attestazione SOA e alla sua piena e perdurante efficacia e validita`, non essendovi «intervenuta alcuna variazione»; - che tale dichiarazione equivale alla omessa dichiarazione riguardante la mancata applicazione della sospensione o della revoca dell`attestazione SOA da parte dell`Autorita`; - che la Stazione appaltante avrebbe potuto accertare agevolmente la veridicita` del contenuto della dichiarazione sostitutiva e, per il principio del favor per la massima partecipazione dei concorrenti, avrebbe dovuto evitare un eccessivo formalismo nell`interpretazione degli atti di gara. L`Autorita`, nel parere in questione, precisa che la dichiarazione sostitutiva presentata dall`impresa relativamente ai requisiti di cui all`art. 38, co. 1, del d. lgs. n. 163/2006 e s. m., indica l`assenza di tutte le cause di esclusione previste dall`articolo stesso ma omette la dichiarazione relativa al requisito di detta lettera m-bis): Sono esclusi .........i soggetti......... nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell`attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. Pertanto la dichiarazione resa dall`impresa circa l`assenza di variazioni nell`attestazione Soa non puo` sostituire la omessa dichiarazione relativa al requisito di cui alla citata lettera m-bis). L`Autorita` conclude il suo parere affermando nuovamente il principio generale secondo cui - qualora la normativa di gara imponga a carico dei concorrenti adempimenti formali previsti a pena d`esclusione - la lex specialis deve essere applicata dalla Stazione appaltante in modo pedissequo ed uniforme, essendole inibito di valutare, dal punto di vista sostanziale, la necessita` di altri adempimenti. Infatti, sostiene l`Autorita`, il formalismo della disciplina delle procedure di gara - lamentato dalla impresa esclusa - non solo risponde ad esigenze pratiche di certezza e celerita` ma garantisce anche l`imparzialita` dell`azione amministrativa e la parita` di condizioni tra i concorrenti. |