Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Sospensione dei debiti delle PMI - Firmato l'Avviso comune 07/08/2009 Il 3 agosto scorso è stato firmato dal Ministero dell’Economia, dall’ABI e dalle associazioni imprenditoriali l’Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario. L’Avviso è un importante risultato, frutto di un ampio confronto tra le parti interessate, dal quale sono scaturite soluzioni che certamente non risolvono i gravi problemi causati dalla crisi economica e finanziaria, ma che sono in grado di dare sollievo immediato a molte PMI in termini di maggiore liquidità. Obiettivo dell’Avviso è favorire la liquidità delle imprese attraverso il rinvio – per un periodo limitato di tempo – del rimborso dei debiti al sistema bancario e promuovere la loro patrimonializzazione. Per informare il sistema, stamane è stata inviata una lettera della Presidente Marcegaglia ai Presidenti delle associazioni confederate con il testo firmato dell'Avviso. IMPRESE AMMISSIBILI Possono beneficiare delle misure di seguito descritte: le piccole e medie imprese – come definite dalla normativa comunitaria - con una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee; OPERAZIONI L’Avviso definisce misure per la sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui), operazioni di leasing e crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’Avviso), con l’esclusione di finanziamenti e operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale. In particolare, sono previste operazioni di: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui; le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda; CONDIZIONI Le operazioni descritte non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione. Inoltre, non sono applicabili commissioni e spese di istruttoria e l’impresa è tenuta solo a rimborsare eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza. Un aspetto importante da segnalare è che le operazioni vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE Le banche deliberano sulla ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell’impresa di assicurare la continuità aziendale. Unico impegno delle imprese sarà quello di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla banca, che sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste. Una sorta di automatismo è stato introdotto per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti: per queste imprese la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che ha aderito all’Avviso.
Sono stati previsti meccanismi di sostegno per le imprese che realizzino aumenti di capitale: le banche si impegnano a definire appositi finanziamenti per importi almeno pari ad un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
Entro la metà di settembre, i firmatari dell’Avviso definiranno un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse. Il monitoraggio consentirà di individuare eventuali modifiche e integrazioni da apportare all’Avviso. Per favorire la realizzazione dell’Avviso, il Ministero dell’economia e delle finanze si impegna a identificare meccanismi a sostegno del sistema creditizio sulle operazioni attivate a partire dalla data della firma dell’Avviso comune. L’adesione all’Avviso da parte delle banche è da effettuarsi su base volontaria: l’ABI si impegna a promuoverla presso i propri associati e a darne adeguata informativa.
L’Avviso è entrato in vigore il 3 agosto 2009 ed è valido per le operazioni quali quelle descritte o con caratteristiche migliorative per il cliente della banca. Le banche che comunicano all’ABI di aderire all’Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione. Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione delle operazioni descritte fino al 30 giugno 2010.
Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu |