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Legge finanziaria 2010 - Novità Ammortizzatori sociali e occupazione

01/02/2010

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 243 del 30 dicembre 2009 è stata pubblicata  la Legge n. 191/2009, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. Finanziaria 2010), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

In merito ai temi relativi agli ammortizzatori sociali e alle altre misure in materia di occupazione, è opportuno evidenziare il comma 131 dell'art. 2, che  aggiunge  il comma 2 ter all'art. 19 del D.L. n. 185/08,  convertito, con modificazioni, in L. n. 02/09.

Il nuovo comma prevede che, per l'anno 2010, nel periodo necessario per il godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ossia cinquantadue settimane lavorative nell'ultimo biennio, siano computati anche i periodi di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali siano stati effettuati alla gestione separata dell`Inps i relativi versamenti.

Il comma 134 dispone, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2010, per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita` o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano almeno 50 anni di età o con 35 anni di anzianità contributiva, la riduzione contributiva di cui agli artt. 8 e 25 della L. n. 223/91 fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Tale beneficio, per la cui attuazione sarà predisposto apposito decreto interministeriale, è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Tra le proroghe si evidenziano quelle richiamate dal comma 136 che confermano, anche per l'anno 2010, le disposizione di cui ai commi 10 bis, 11, 13, 14, 15 e 16  dell'art. 19 del D.L. n. 185/09, come modificato dalla L. n. 2/09.

Il comma 10 bis, si ricorda, prevede che in favore dei lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all`articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (indennità di mobilità), in caso di licenziamento "o di cessazione del rapporto di lavoro", questa la novità, possa essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Con riferimento al comma 13 viene, altresì, prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che presentano un organico fino a quindici dipendenti.

La proroga relativa al comma 14 è quella che consente a tutto il 2010, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione,  l'applicazione della normativa sui contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche alle imprese sotto dimensionate alle quindici unità.

Vengono infine  rifinanziate le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività (art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004) con 30 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 15 dell'art. 19.

Il comma 138 conferma, anche per l'anno 2010, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la possibilità per il Ministero del Lavoro, sulla base di specifici accordi governativi e in deroga alla normativa vigente, di poter disporre la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.  

La misura dei trattamenti in deroga prevede una riduzione pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30% e 40% rispettivamente nel caso di seconda e successive proroghe. I  trattamenti di sostegno al reddito, per le proroghe successive alla seconda, possono essere erogati solo in presenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Il comma 141 aggiunge il comma 4 bis all'art. 19 del D.Lgs. n. 185/08 e prevede che l'Inps comunichi al Ministero del Lavoro, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i dati relativi ai soggetti che percepiscono dall'Istituto misure di sostegno per le quali la normativa dispone incentivi al datore di lavoro in caso di assunzione, nonché l'obbligo per il lavoratore di accettare un'offerta formativa o un'offerta lavorativa congrua.

Il comma 142, inoltre, estende la possibilità di stipula del contratto di somministrazione  anche presso unità produttive nelle quali si  sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, qualora il contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Il comma 143 contiene, poi, l'abrogazione del comma 46 della L. n. 247 del 2007 con il quale sia stato abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Ciò comporta, pertanto, che verrà reintrodotta la previsione contenuta nell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 di stipula del contratto di somministrazione a tempo indeterminato in talune ipotesi ben circoscritte. Tra queste si ricorda, alla lett. h) del comma 3 del predetto articolo, l'ambito delle costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazione o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale..[...].

Tra le nuove misure, si segnala il comma 151 che prevede, in via sperimentale, per l'anno 2010 e nei limiti di spesa di 12 milioni di euro, in favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei dodici mesi antecedenti, riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e  che non abbiano sospensioni dal lavoro di cui all'art. 1 della L. n. 223/91, un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Fermo restando che le modalità di attuazione della suddetta  misura saranno disciplinate con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, si evidenzia altresì che tale indennità, previa domanda, verrà erogata dall'Inps nei limiti dei 12 milioni di euro di cui sopra.

Con riferimento al settore dell'edilizia, il comma 150 ha introdotto la previsione secondo cui, dal  1° gennaio 2010,  i trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia, ex art. 9 della L. n. 427/75, devono essere rideterminati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come previsto dall'art. 1, co. 27 della L. n. 247/07.            

E' stata introdotta, altresì, all'art. 2, comma 105, una nota che estende anche per il 2010 il versamento delle risorse concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c." al finanziamento  degli interventi di cui all'elenco 1 della Legge Finanziaria 2007, mediante versamento da parte dell'Inps delle predette risorse al capitolo n. 331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Con l'art. 2 comma 126 le maggiori entrate o le minori spese  derivanti anche dal comma 105 di cui sopra,  affluiranno al Fondo per gli interventi urgenti e differibili (art. 7 - quinquies del D.L. 5/2009), le cui disponibilità sono destinate all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria, nella misura massima ivi prevista.

L'interpretazione congiunta dei due commi della Legge Finanziaria (commi 105 e 126) porta a concludere che le somme provenienti dal predetto Fondo del Tfr per i lavoratori dipendenti, così come individuate nella finanziaria 2007 (co. n. 758), verranno ora utilizzate anche  per altre  finalità individuate nell'Elenco allegato alla Finanziaria, che riguardano, tra l'altro, interventi in materia di agricoltura, università, istruzione, autotrasporto etc.

In tema di apprendistato il comma 155 prevede che i contratti collettivi nazionali o territoriali possano stabilire la retribuzione dell'apprendistato in misura percentuale rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle dell'apprendista.
 

 

Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu

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