Gli imprenditori
al servizio delle Imprese Incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga 01/02/2010 A seguito dell'introduzione dell'incentivo riconosciuto in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della L. n. 223/91, di cui all'art. 7 ter, co. 7 del D.L. n. 5/09, convertito con modifiche dalla L. n. 33/09, l'Inps ha emanato l'allegata circolare n. 5/10, contenente la disciplina e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l'istanza di ammissione al beneficio. L'incentivo, si legge nella nota dell'Inps, non spetta se l'assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale, ne' se tra il datore di lavoro e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, oppure rapporti di collegamento o controllo, fermo restando che in tali casi l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. L'incentivo non spetta, altresì, nei casi in cui il datore di lavoro che assume abbia ottenuto il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a seguito di sospensione per crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 223/91; abbia in atto sospensione per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 19, co. 1 della L. n. 2/09, oppure abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione. Nei casi citati, però, il beneficio in oggetto viene riconosciuto se le assunzioni riguardano professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni. I lavoratori, la cui assunzione consente di beneficiare dell'incentivo, sono quelli destinatari, negli anni 2009/2010, della cassa integrazione in deroga, dell'indennità di mobilità in deroga e dei trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga, così come previsti dall'art. 2, co. 36 della L. n. 203/08. Nel confermare che l'incentivo non spetta nel caso in cui il lavoratore sia interessato da una mera riduzione di orario, l'Istituto previdenziale chiarisce che la misura viene riconosciuta per le assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate dal 12 aprile 2009 ed è condizionata all'esistenza della regolarità contributiva di cui all'art. 1, commi. 1175 e 1176 della L. n. 296/06. La misura dell'incentivo che spetta al datore di lavoro che assume è, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% di cui alla L. n. 41/86 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. La durata del beneficio, invece, è pari alla durata residua del trattamento in deroga riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato, ossia per un periodo inferiore al trattamento, l'incentivo spetta solo per il periodo inferiore corrispondente alla durata del rapporto di lavoro, alla scadenza del quale il lavoratore sarà riammesso a beneficiare dell'ammortizzatore sociale in deroga per il periodo rimanente. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto, nonché con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. Per ciò che attiene gli ambiti operativi, l'Inps chiarisce che i datori di lavoro interessati al beneficio dovranno inoltrare, utilizzando il modello unificato Lav, la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego competente, riportando, in particolare, nel campo "Ente Previdenziale" la dicitura "Inps"; nel campo "Codice Ente Previdenziale" la matricola aziendale, mentre nel campo "Codice agevolazioni" non dovrà essere riportato alcun riferimento. Per quanto riguarda la comunicazione di responsabilità, questa, non essendo ancora contenuta nel modello unificato Lav, dovrà essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inps, seguendo i contenuti elencati nella nota allegata, a cui si fa esplicito rinvio per una puntuale conoscenza. La raccomandazione è quella di inoltrare la dichiarazione di responsabilità entro il mese successivo a quello di decorrenza dell'assunzione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il servizio predisposto sul portale dell'Istituto previdenziale. Nel caso di assunzioni precedenti alla pubblicazione della nota in oggetto, il termine per effettuare la comunicazione è il mese successivo alla pubblicazione della nota stessa, ossia entro il 13 febbraio 2010.
Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu |